LEGGE 1441 sui defibrillatori; disposizioni in materia di utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatici e Automatici

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La proposta di legge 1441 sui defibrillatori è stata approvata definitivamente il 28 agosto 2021 dalla Commissione Affari Sociali della Camera; diventa legge dello Stato a conclusione di un iter che ha visto una prima approvazione alla Camera nel luglio 2019 cui è seguito l’ok del Senato nel maggio del 2021.

In Europa si verificano ogni anno circa 400.000 arresti cardiaci (60.000 in Italia) e si stima che solo nel 58% dei casi chi assiste intervenga con le manovra salvavita (massaggio cardiaco, ventilazioni) e nel 28% dei casi con il defibrillatore. La percentuale di sopravvivenza è dell’81%.

La nuova legge prevede misure che coinvolgano maggiormente i cittadini nelle manovre di primo soccorso dando loro gli strumenti utili per attuarlo.  E’ previsto l’obbligo per il 118 di fornire ai cittadini istruzioni telefoniche al fine di riconoscere l’arresto cardiaco e utilizzare quindi il DAE; vi sarà l’introduzione di app utili alla geolocalizzazione dei DAE. Saranno autorizzati ad utilizzare i DAE, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato sul primo soccorso, anche i cittadini comuni senza alcuna formazione.

Vediamo insieme cosa prevede la Legge approvata ieri:

ART.1 Obbligo defibrillatore in scuole e pubbliche amministrazioni

L'articolo 1 sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, incluse scuole, università e aziende sanitarie, di dotare entro il 31 dicembre 2025 ciascuna sede in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e formarne all’uso il proprio personale. La legge prevede l’emanazione, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, di un decreto ministeriale che definisca un programma pluriennale di attuazione delle misure previste, che individui le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tenga conto dell’ubicazione, del bacino di utenza di riferimento, dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, dove possibile, anche dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutarne il rischio in relazione alla serie storica. Viene in ogni caso considerata prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.

ART.2 Defibrillatori nei luoghi pubblici

L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che gli enti territoriali, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, adottino propri regolamenti per prevedere l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate e dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza. La legge stabilisce poi che gli enti territoriali incentivino, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l’installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.

ART.3 Protezione legale per chi presta soccorso

La norma, nei casi di sospetto arresto cardiaco e in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, consente l’uso del defibrillatore anche a una persona non formata. Viene espressamente sancita la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore e alla rianimazione cardiopolmonare compiute da chi “agisce in stato di necessità”, nel tentativo cioè di soccorrere una vittima di sospetto arresto cardiaco. L’articolo 3 apre all’uso dei defibrillatori automatici oltre che a quelli semiautomatici.

ART.4 Obbligo DAE in stazioni e mezzi di trasporto

L'articolo 4 estende l'obbligo di dotazione dei DAE, sempre entro il 31 dicembre 2025, agli aeroporti, alle stazioni ferroviarie, ai porti, ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna, che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore.

Nella seconda parte l’articolo 4 estende l’obbligo del defibrillatore per le società sportive dilettantistiche e professionistiche anche durante allenamenti e ritiri, oltre che nelle competizioni, come già previsto dal decreto Balduzzi. Le società sportive che utilizzano gli spazi di impianti pubblici hanno poi l’obbligo di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso il DAE dovrà essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, alla quale dovrà anche essere comunicata la sua precisa collocazione, le sue caratteristiche, gli orari di accessibilità al pubblico e le date di scadenza delle piastre deteriorabili.

ART. 5 Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all’uso del DAE

L’articolo 5 prevede l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base, dell’utilizzo del DAE e della disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo all’interno delle iniziative di formazione al primo soccorso. Tecniche che devono essere insegnate sia agli studenti, tenendo conto della sensibilità connessa alla loro età, che al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario. Viene poi previsto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente a organizzare periodicamente le iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.  L’insegnamento delle tecniche di primo soccorso a scuola è fondamentale per diffonderne la cultura in modo capillare e far sì che sempre più persone in futuro sappiano intervenire in caso di arresto cardiaco.

ART. 6 Obbligo registrazione DAE

L'articolo 6 rende obbligatoria la registrazione dei defibrillatori alle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118. L’obiettivo della norma è consentire una tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori. I soggetti, pubblici o privati, già dotati di defibrillatori, dovranno comunicarlo alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, specificando: il numero di dispositivi, le caratteristiche, la loro collocazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE.  Per il futuro la registrazione avverrà già al momento dell’acquisto: saranno fornitore o venditore a dover comunicare per via telematica il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118.

Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, presterà un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili. I DAE saranno così connessi al sistema di monitoraggio remoto della Centrale operativa del 118 più vicina, che consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la tracciabilità della scadenza delle parti deteriorabili, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

ART.7 Applicazione mobile  per geolocalizzazione DAE  e obbligo di fornire istruzioni

L'articolo 7 prevede la creazione di un’ app integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 che consenta una rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori saranno individuati tra quelli registrati su base volontaria nei database della Centrale operativa del 118 territorialmente competente. Un’applicazione che in pochi click consenta di individuare il dispositivo più vicino e di reclutare un soccorritore volontario nelle vicinanze permette di abbattere notevolmente i tempi di intervento, facendo aumentare le possibilità di sopravvivenza di chi è stato colpito da arresto cardiaco. Ad oggi in Italia sono attive diverse app utili a geolocalizzare i DAE, ma molti  dispositivi non sono tracciati.

Per realizzare il nuovo sistema di applicazione integrato sarà necessaria l’adozione di un Accordo in Conferenza Stato-Regioni, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 presenti sul territorio nazionale sono tenute a impartire al telefono, durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito dal Ministero della salute, le istruzioni pre-arrivo sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE e, se possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l'emergenza.

ART.8 Campagne di informazione e di sensibilizzazione

L'articolo 8 prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni in caso di arresto cardiaco:

nelle scuole di ogni ordine e grado, con attività rivolte a studenti, al personale docente e non docente, agli educatori e ai genitori;

in televisione, con spazi di informazione riservati sulle reti RAI.

attraverso campagne di sensibilizzazione sociale a cura del Ministero della Salute.

ART.9 Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche

Nei territori in cui sono presenti minoranza linguistiche riconosciute, le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della relativa lingua di minoranza.

TESTO LEGGE QUI.

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